Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della vigente normativa in materia di limiti alla spesa di personale.
L’ente, istituito con legge regionale a far data dal 1° gennaio 2014 mediante fusione di due comuni precedentemente soggetti al patto di stabilità, in base a quanto previsto dall’art. 31, comma 23 della 183/2011 (legge di stabilità 2012), sarà sottoposto al patto di stabilità a partire dall’esercizio 2017 (terzo anno successivo a quello della sua istituzione).
I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 48/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 maggio, hanno ricordato che la disciplina vincolistica delle spese di personale è differenziata a seconda che l’ente sia o meno sottoposto alle regole del patto di stabilità, trovando applicazione, rispettivamente, il comma 557 o il comma 562 della legge 296/2006.
L’ente di nuova istituzione, escluso per espressa previsione normativa dall’applicazione del patto di stabilità interno, è pertanto tenuto all’applicazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006.