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Marche, deliberazione n. 48 – Fusione: limiti in materia di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della vigente normativa in materia di limiti alla spesa di personale.

L’ente, istituito con legge regionale a far data dal 1° gennaio 2014 mediante fusione di due comuni precedentemente soggetti al patto di stabilità, in base a quanto previsto dall’art. 31, comma 23 della 183/2011 (legge di stabilità 2012), sarà sottoposto al patto di stabilità a partire dall’esercizio 2017 (terzo anno successivo a quello della sua istituzione).

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 48/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 maggio, hanno ricordato che la disciplina vincolistica delle spese di personale è differenziata a seconda che l’ente sia o meno sottoposto alle regole del patto di stabilità, trovando applicazione, rispettivamente, il comma 557 o il comma 562 della legge 296/2006.

L’ente di nuova istituzione, escluso per espressa previsione normativa dall’applicazione del patto di stabilità interno, è pertanto tenuto all’applicazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006.

 


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