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Sardegna, deliberazione n. 28 – Mobilità ed effetti finanziari


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere le mobilità in entrata ex articolo 30 del d.lgs. 165/2001 dal tetto del turn-over del 40% della spesa delle cessazioni.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 28/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 maggio, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla recente deliberazione 20/2014, ribadendo che gli effetti finanziari che discendono dalla mobilità nei confronti sia dell’ente che acquisisce unità di personale, sia di quello decente sono i seguenti:

 l’ente cedente non può computare come risparmio di spesa la diminuzione di personale che si determina, né può considerarla ai fini contemplati dall’articolo 76, comma 7, d.l. 112/2008, ovvero come facilitazione alle facoltà assunzionali e diminuzione dell’incidenza della spesa per il personale nell’ambito della spesa corrente del bilancio;

 per l’ente di destinazione, fermo il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001, sempre che in regola con gli obiettivi del patto di stabilità (ai sensi dell’articolo 76, comma 4, d.l. 112/2008 che commina il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo per il caso del mancato rispetto del patto), si determina una operazione finanziaria neutra ai soli fini del computo annuale di cui alla legge 296/2006 (art. 1 commi 557 e 562).

 


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