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Marche, deliberazione n. 44 – Obbligo gestione associata funzioni fondamentali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 14, commi 27 e ss., del d.l. 78/2010, in materia di gestione delle funzioni fondamentali dei comuni di ridotte dimensioni demografiche.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia obbligatorio procedere al conferimento delle funzioni fondamentali indicate dal comma 28 all’unione dei comuni anche nel caso in cui ciò comporti un aumento delle spese a carico dell’ente.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 44/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 maggio, hanno chiarito che l’obbligo di gestione associata costituisce espressione di un principio generale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del comma 3 dell’art. 117 Cost., ispirato ad obiettivi di razionalizzazione e di risparmio della spesa pubblica.

Tale principio presenta, ad avviso dei magistrati contabili, “un carattere assoluto ed inderogabile a cui debbono attenersi – senza esclusione alcuna – tutti i comuni presi in considerazione dal comma 28 (comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ovvero inferiore a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane)”.

I modelli organizzativi attraverso cui gli enti locali sono tenuti a realizzare l’esercizio sovracomunale delle funzioni sono quelli dell’unione di comuni o, nel rispetto di determinate condizioni, della convenzione.

Come chiarito dai magistrati contabili:

 il raffronto tra i vari modelli di gestione (gestione associata/gestione non associata) deve tener conto non soltanto delle spese di personale, ma anche di tutte le altre voci di spesa imputabili – direttamente o indirettamente – alle specifiche funzioni, come ad esempio i costi per l’acquisto di beni di consumo, per prestazioni di servizi, per uso di beni di terzi (ad es. licenze software) etc.;

 ogni valutazione concernente le spese per la gestione associata delle funzioni può essere effettuata esclusivamente dalla Regione nella fase di perimetrazione della dimensione territoriale ottimale, da compiere secondo criteri che consentano di conseguire il primario obiettivo di contenimento delle spese complessive

 


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