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Gare: rapporto di parentela tra il Rup ed un dipendente della ditta vincitrice


Nella procedura d’appalto, le regole in materia di anticorruzione (legge 190/2012) hanno a presupposto la violazione effettiva, da parte del dipendente, di un suo puntuale obbligo di condotta e la mancanza di trasparenza ed imparzialità.

In una procedura di gara già conclusa con l’aggiudicazione, nel caso in cui non vi sia stata alcuna alterazione della gara, la cd. ottica preventiva dell’anticorruzione non può trasmodare in un uso strumentale ed improprio in mano alle ditte perdenti.

Questo il principio espresso dal Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, con la sentenza n. 195 del 24 aprile 2014, con la quale ha ritenuto eccessiva, estrema ed abnorme la decisione di una stazione appaltante che aveva annullato in autotutela tutti gli atti di una gara in considerazione della sussistenza di una potenziale situazione di conflitto di interessi tra il soggetto incaricato come Rup e un dipendente della ditta vincitrice, risultato essere il figlio.

Nel caso di specie, una ditta partecipante aveva sollevato il problema della regolarità della gara per un possibile conflitto d’interessi.

Una volta verificata la sussistenza del segnalato rapporto personale esistente tra il responsabile del procedimento ed il dipendente della ditta aggiudicataria, l’amministrazione, in applicazione dell’articolo 6-bis della legge 190/2012, aveva annullato tutti gli atti della procedura, nonostante il Rup avesse avuto esclusivamente una posizione di supporto esterno, senza alcuna effettiva incidenza né in fase istruttoria, né in quella decisionale.

L’attività del Rup, infatti, si era limitata alla determinazione dell’importo a base d’asta, mentre ogni decisione era stata presa dalla commissione di gara, della quale il Rup non aveva fatto parte.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che l’articolo 6-bis, inserito dall’articolo 1, comma 41, della legge 190/2012, stabilisce che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni eventuale situazione anche potenziale.

La disposizione esprime un principio generale dell’attività amministrativa, che implica tutta una serie di compiti da parte del Rup, con una puntuale indicazione della sfera delle situazioni di conflitto d’interesse.

Tenuto conto della posizione esterna e di mero supporto ricoperta dal Rup, i giudici amministrativi hanno ritenuto eccessiva la decisione dell’amministrazione secondo cui il dipendente si sarebbe dovuto comunque astenere pur non avendo preso parte attiva alla procedura.

La potenziale situazione di conflitto d’interesse non significa dare valore decisivo ad ogni osservazione strumentale, ma deve essere sempre verificata una valida ragione d’incompatibilità che possa inficiare in modo visibile il buon andamento della p.a.

Si ricorda che le problematiche in materia di anticorruzione verranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza”.

 


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