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Campania, deliberazione n. 129 – Riassorbimento personale esternalizzato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di reinternalizzare ex dipendenti comunali trasferiti ad una società a seguito della riassunzione in proprio dei servizi esternalizzati.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 129/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 maggio, hanno ricordato che la reinternalizzazione del personale, in presenza di un accordo sottoscritto dall’ente locale, dalla società interessata e dalle organizzazioni sindacali, è possibile solo a condizione che:

 persista una carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria;

 vi sia la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al reinquadramento;

 l’amministrazione abbia la volontà di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante la riammissione dei dipendenti;

 i dipendenti siano inquadrati nella medesima posizione giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso la società concessionaria.

In presenza di tali condizioni, “anche a prescindere dall’applicazione dell’articolo 2112 c.c., l’amministrazione, ove ritenga corrispondente all’interesse pubblico integrare il proprio organico, può disporre il re-inquadramento dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria, senza ledere il principio della concorsualità” (Corte dei conti, sezioni Riunite, delibera 8/2010).

Inoltre, l’ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non può derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale e alle regole del pattò di stabilità.

Infine, i magistrati contabili hanno chiarito che l’ente non può considerare la spesa, relativa alle unità di personale cedute, come scomputabile dagli importi da prendere in considerazione ai fini dell’assunzione di personale dall’esterno.

A tale proposito, i magistrati contabili hanno richiamato la recente deliberazione 37/2014 cui si rinvia integralmente ai fini della ricostruzione storica e sistematica dell’articolo 14, comma 7, del d.l. 95/2012 e dell’istituto della c.d. “neutralità finanziaria”.

 


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