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Marche, deliberazione n. 25 – Iter procedimentale dismissione partecipazioni illegittime


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 569, della legge di stabilità 2014, con riguardo alle modalità di attuazione dell’obbligo di dismissione delle partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali.

In particolare, l’ente ha chiesto se decorso inutilmente il termine previsto per la dismissione, sia necessario l’esperimento della procedura ad evidenza pubblica quale fase procedurale obbligatoria ovvero sia possibile per l’amministrazione invocare il disposto finale della norma formulando richiesta di liquidazione del controvalore della quota alla stregua dei criteri fissati dall’articolo 2437 ter comma 2 c.c.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 25/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno chiarito che la previsione di cui all’articolo 1, comma 569, della legge di stabilità 2014, oltre a rimodulare l’originario termine previsto per la dismissione delle partecipazioni illegittime (scaduto il 31 dicembre 2010), ha previsto un peculiare iter procedimentale che postula una pluralità di fasi obbligatorie.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, il previo esperimento della procedura di evidenza pubblica si connota quale fase indefettibile volta, per un verso, all’alienazione della partecipazione secondo meccanismi concorrenziali e, per altro, al prodursi – laddove infruttuosa – dell’effetto preclusivo rispetto al mantenimento della partecipazione medesima donde la liquidazione in denaro del valore della quota.

Ne consegue che l’Ente procedente non potrà prescinderne giacché, in difetto, non potrà considerarsi perfezionata la fattispecie estintiva.

Spetterà all’ente l’individuazione del metodo di valutazione della partecipazione (metodo patrimoniale, reddituale o finanziario) più congruo alla luce di tutti gli elementi di fatto a tal fine rilevanti nonché la scelta, che del pari dovrà trovare evidenza in idonea motivazione, di conferire apposito incarico esterno.

Relativamente alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie, i magistrati contabili hanno evidenziato come “l’iter procedimentale tratteggiato dalla legge 147/2013 – nel prevedere meccanismi preclusivi che ex lege inibiscono la prosecuzione del rapporto societario – costituisca uno strumento assolutamente peculiare e non risulti sovrapponibile alla distinta, e ben più articolata, sequenza prevista dal codice civile in materia di recesso (cfr. artt. 2437, 2437-bis, 2437-ter, 2437-quater, 2437-quinquies)”.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione dei servizi e degli organismi partecipati verranno approfondite nel seminario “Legge anticorruzione e organismi partecipati” in programma il 15 maggio 2014 a Firenze

 


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