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Lombardia, deliberazione n. 156 – Verifica crediti/debiti reciproci tra Ente e società partecipate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 4, del d.l. 95/2012 ed, in particolare, l’individuazione degli organi di revisione chiamati ad asseverare la nota informativa, ivi prevista, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 156/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 aprile, hanno chiarito che l’asseverazione dell’organo di revisione dell’organismo partecipato è necessaria solo nel caso in cui il bilancio non contenga un’analitica evidenziazione delle singole poste creditorie/debitorie nei confronti degli Enti partecipanti.

Pertanto, solo nel caso in cui l’ente partecipante e il suo organo di revisione non rilevino nel bilancio certificato dell’organismo partecipato la chiara evidenziazione sopra delineata delle singole poste creditorie/debitorie, l’amministrazione partecipante sarà tenuta a curare i seguenti ulteriori incombenti:

 asseverazione da parte del collegio dei revisori dei conti dei dati rilevati dalla contabilità dell’Ente partecipante;

 invio dei dati asseverati alle società partecipate oggetto dall’attività di conciliazione, per il confronto con le risultanze delle contabilità societarie;

 asseverazione dei dati rilevanti da parte dell’organo di revisione della società partecipata e successiva trasmissione della richiesta nota all’ente controllante, nella quale venga fornito analitico riscontro dell’eventuale concordanza o discordanza con le risultanze presenti nel bilancio dell’ente;

 nel caso di mancata concordanza, alla luce del disposto della norma in analisi, l’Ente partecipante è tenuto ad effettuare una precipua analisi volta ad identificare le cause determinanti la divergenza dei risultati, adottando senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Al contrario, nel caso in cui nel bilancio certificato dall’organo di revisione della società partecipata sia possibile individuare, in modo analitico, i singoli rapporti debitori/creditori nei confronti degli Enti partecipanti, l’asseverazione sembra configurare un inutile aggravio e, dunque, non sarà necessaria, trattandosi di dati già certificati dall’organo di revisione dell’organismo partecipato.

 


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