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Liguria, deliberazione n. 24 – Società concessionaria del servizio di riscossione delle entrate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di affidare il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali ad una società mista, a capitale prevalentemente pubblico già esistente, costituita dal comune capofila cui il comune intenderebbe associarsi.

L’ente ha premesso che della società fanno parte due soci privati scelti non mediante gara a doppio oggetto, ma soltanto mediante una selezione pubblica per la scelta del socio privato.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 24/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno evidenziato che il servizio di gestione e riscossione delle entrate è oggetto di un processo di riforma da parte del legislatore nazionale, processo che appare ancor oggi incompiuto.

Nell’attuale contesto giuridico, affinché si possa affidare e/o mantenere il servizio in capo ad una società “in house” sono necessarie le seguenti condizioni:

a) presenza di capitale interamente pubblico;

b) svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti;

c) esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tali condizioni sono state ribadite e tradotte in norma con alcune novità dall’articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE), che ha stabilito che non rientra nell’ambito di applicazione del nuovo corpus di regole per gli appalti un affidamento di servizio tra un’amministrazione aggiudicatrice e una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato nei seguenti casi:

a) quando la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b) in caso di attività prevalente che si concretizza allorquando oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi.

c) assenza nella persona giuridica controllata di partecipazioni dirette di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei Trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Spetterà all’ente valutare la ricorrenza di tali condizioni e, solo in caso positivo, procedere all’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali alla società strumentale.

 


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