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Liguria, deliberazione n. 23 – P.O. di qualifica non dirigenziale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di escludere dal limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009, la spesa retributiva conseguente all’assunzione a tempo determinato di una p.o., ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 23/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno confermato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione 12/2012 secondo cui le disposizioni di cui ai primi due periodi del riscritto comma 6-quater dell’articolo 19 del d.lgs. 165/2001 sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1, del Tuel, dai vincoli di spesa previsti dall’articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010.

La specifica lettera dell’articolo 19, comma 6-quater, del d.lgs. 165/2001 autolimita la sua applicazione ai soli “incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale”.

Rimangono conseguentemente fuori dal campo di applicazione di quest’ultima tutte gli incarichi a contratto ovvero le altre posizioni in organico ricopribili mediante posti di responsabili dei servizi o degli uffici.

Ne consegue che l’indennità di posizione organizzativa deve essere conteggiata nel tetto della spesa per il personale a tempo determinato previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Si ricorda che le problematiche connesse ai vincoli di spesa del personale verranno approfondite nel seminario
“Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013, legge 147/2013 e Jobs act” in programma il 14 maggio 2014 a Firenze

 

 


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