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Piemonte, deliberazione n. 78 – Economie fondo lavoro straordinario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di incrementare il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 17, comma 5, del Ccnl 1.04.1999 di un importo pari al residuo straordinario dell’anno precedente già impegnato a bilancio e definitivamente non utilizzato.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 78/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 aprile, hanno richiamato il consolidato orientamento magistrale favorevole all’incremento del fondo per la contrattazione decentrate con economie derivanti dal fondo lavoro straordinario richiede tuttavia un ulteriore considerazione (in tal senso, Corte dei conti, sez. contr. Friuli, del. 18/2014).

Tuttavia, per permettere la traslazione delle economie di un fondo da un anno all’altro, è necessario che tali economie afferiscano a risorse, non solo certificate come compatibili con i vincoli di bilancio, ma anche effettivamente risultate tali.

Ne consegue che, “poiché le risorse destinate al lavoro straordinario sono pur sempre risorse rimesse alla contrattazione integrativa decentrata e, conseguentemente, soggette ai limiti fissati dagli articoli 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001, è chiaro che la possibilità di incrementare il fondo della contrattazione integrativa con risorse aggiuntive risulta subordinata all’originaria legittimità, la cui verifica è rimessa all’ente locale, delle risorse stanziate per il fondo lavoro straordinario”.

Si ricorda che le problematiche connesse ai vincoli di spesa del personale verranno approfondite nel seminario
“Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013, legge 147/2013 e Jobs act” in programma il 14 maggio 2014 a Firenze


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