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Piemonte, deliberazione n. 72 – Contributi previdenziali per lavoratori autonomi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della normativa in materia di versamento degli oneri previdenziali in favore degli amministratori che svolgono attività di lavoro autonomo.

In particolare, l’ente ha chiesto se il versamento dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 86, comma 2 del Tuel sia dovuto soltanto per gli amministratori già iscritti ad una cassa di previdenza prima dell’inizio del mandato elettorale e che durante lo svolgimento dello stesso abbiano rinunciato ad espletare l’attività lavorativa.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 72/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 aprile, hanno ribadito che la ratio della disciplina è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale di chi è chiamato a rivestire la carica di amministratore.

Pertanto, anche il lavoratore autonomo, al pari del lavoratore dipendente, qualora rinunci all’espletamento dell’attività lavorativa svolta (professionale, artigianale, commerciale, agricola, di collaborazione), così da garantire che l’incarico sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti, ha diritto al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Ne consegue che la disposizione trova applicazione nella limitata ipotesi in cui l’amministratore sia già iscritto ad una forma pensionistica prima dell’inizio del mandato elettorale (in tal senso, Corte dei conti, sez. contr. Puglia, del. n. 57/2013; sez. contr. Basilicata, del. n. 3/2014).

 


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