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Valle d’Aosta, deliberazione n. 5 – Società e affidamento diretto


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di affidare alla società in house, che svolge servizi pubblici locali, ulteriori servizi, quali lo sgombero neve, la manutenzione delle piste pedonali e carrabili comunali, il servizio assistenza tributi.

L’ente ha premesso che tali attività hanno carattere residuale rispetto all’attività prevalente svolta dalla società e che il loro affidamento sarebbe supportato da apposite indagini di mercato, che palesano l’impraticabilità di eventuali gare data la peculiarità del territorio montano, difficilmente raggiungibile.

I magistrati contabili della Valle d’Aosta, con la deliberazione 5/2014, depositata in cancelleria il 17 aprile 2014 e pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 aprile 2014, hanno ritenuto legittimo l’affidamento diretto, richiamando però una norma non più in vigore da giugno 2011, l’art. 23-bis del d.l. 112/2008 (!).

Tale disposizione è stata abrogata dal referendum del giugno 2011, sostituita dall’articolo 4 del d.l. 138/2011 che a sua volta è stato dichiarato incostituzionale nel luglio 2012 (Corte Cost. sentenza 199/2012).

Oggi la disciplina per la gestione dei servizi pubblici è contenuta nel d.l. 179/2012, articolo 34, commi 20-26.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione dei servizi e degli organismi partecipati verranno approfondite nel seminario “Legge anticorruzione e organismi partecipati” in programma il 15 maggio 2014 a Firenze

 


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