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Friuli, deliberazione n. 59 – Consorzio: aumento di capitale e trasferimenti straordinari


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se le limitazioni alla discrezionalità delle p.a. con riferimento ad eventuali operazioni di “aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie” effettuabili nei confronti delle ”società partecipate non quotate” trovino applicazione esclusivamente nei confronti degli organismi costituiti in forma societaria ovvero anche nei confronti di organismi aventi forme diverse, quali, nello specifico, i consorzi di sviluppo.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 59/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 aprile, hanno chiarito che il Consorzio di sviluppo industriale, in quanto ente pubblico economico disciplinato dalla legge regionale, deve essere ricompreso tra le società pubbliche non quotate per cui vige il divieto di effettuare “aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie” ai sensi dell’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 (in tal senso anche sez. Abruzzo, con la deliberazione 354/2012).

Pertanto, l’aumento di capitale, i trasferimenti straordinari, le aperture di credito, rilascio di garanzie nei confronti di consorzi di sviluppo industriale che siano in perdita per tre esercizi consecutivi, potranno realizzarsi sono per le fattispecie derogatorie previste dalla citata norma.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione dei servizi e degli organismi partecipati verranno approfondite nel seminario “Legge anticorruzione e organismi partecipati” in programma il 15 maggio 2014 a Firenze

 


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