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Basilicata, deliberazione n. 64 – Assistente sociale come co.co.co.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 328/2000.

L’ente ha premesso che la gestione dei servizi sociali richiede la disponibilità di figure professionali, quali l’assistente sociale e lo psicologo, che non sono mai state previste nella dotazione organica dell’ente, che le reperiva facendo ricorso a collaborazioni esterne.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile continuare ad avvalersi di tale forme di collaborazione per assicurare l’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali, nelle more dell’attuazione della programmazione intercomunale di ambito prevista dalla legge regionale, ovvero sia necessario adeguare la dotazione organica.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 64/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 aprile, hanno chiarito che anche qualora l’ente modificasse la pianta organica, ciò non autorizzerebbe, di per sé, le assunzioni delle figure professionali previste.

In tal caso l’ente dovrebbe comunque verificare la disponibilità degli spazi assunzionali previsti dalle norme in materia di determinazione e contenimento della spesa.

In altre parole, “anche laddove possa configurarsi una pretesa riconosciuta come “diritto” soggettivo alle prestazioni, gratuite o a pagamento, ricomprese nella definizione di “servizi sociali”, l’effettiva erogazione di tali prestazioni resta, in concreto, assoggettata ai vincoli e agli obiettivi di finanza pubblica posti al bilancio dell’Ente”

Circa la possibilità di ricorrere a incarichi esterni, i magistrati contabili hanno ribadito che, in base all’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, le p.a. possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, solo in presenza di situazioni particolari e contingenti, nel rispetto di tutti i presupposti imposti dalla legge quali:

 la straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

 la carenza di strutture e/o di personale interno idoneo;

 il carattere limitato nel tempo;

 l’oggetto circoscritto della collaborazione.

I magistrati contabili hanno infine sottolineato che “il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Ente per lo svolgimento di funzioni ordinarie, che l’ordinamento non vieta, ma prevede disciplinandone le condizioni e i limiti, è possibile solo quando gli incaricati non assumono la posizione di lavoratori subordinati”.

Spetterà all’ente, pertanto, accertare che il ricorso al contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione, non configuri invece la diversa fattispecie del lavoro flessibile, di natura subordinata, ammessa per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, secondo la nuova formulazione dell’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Si ricorda che le problematiche connesse ai vincoli di spesa del personale verranno approfondite nel seminario
“Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013, legge 147/2013 e Jobs act” in programma il 14 maggio 2014 a Firenze

 


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