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Sardegna, deliberazione n. 19 – Costituzione fondazione: va verificato lo scopo istitutivo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire una fondazione con finalità di raccolta di risorse finanziarie (consistenti in liberalità, donazioni e similari da parte di enti e privati cittadini), per la loro successiva gestione/destinazione da parte della stessa fondazione in favore di specifici eventi culturali e di solidarietà sociale nel territorio del comune.

L’ente ha precisato che in favore della fondazione verrebbe concesso l’utilizzo gratuito di un immobile di proprietà comunale, mentre le spese di gestione graverebbero sulla fondazione stessa.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 19/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, hanno evidenziato che, nonostante il divieto di istituire “enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica”, contenuto nell’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012, sia stato abrogato dall’articolo 1, comma 562, lett. a), della legge 147/2013, in ogni caso, il vigente quadro normativo è diretto a condizionare l’istituzione (o la conservazione) delle istituzioni e delle fondazioni, oltreché delle aziende speciali e delle società partecipate, i cui bilanci siano prevalentemente se non esclusivamente alimentati da fondi pubblici.

Secondo i magistrati contabili, infatti, la fondazione potrebbe intendersi in via interpretativa ricompresa nel genus delle partecipazioni, i cui limiti sono contenuti nell’articolo 3, commi 27-32 della legge 244/2007.

Ne deriva che “l’organismo esterno che è consentito di costituire (o conservare) è solo quello il cui scopo o attività assicura aderenza/coincidenza con le finalità istituzionali del Comune”.

I magistrati contabili hanno infine ravvisato ulteriori specifiche ragioni che ostacolerebbero la costituzione della fondazione e ciò in riferimento al suo “scopo” istitutivo, consistente in attività di acquisizione, imputazione, custodia e gestione delle entrate per la realizzazione di politiche di carattere sociale, di diretto interesse comunale.

Ciò in considerazione del fatto che essendo la fondazione comunque un organismo strumentale del comune, si concretizzerebbe l’acquisizione di entrate al di fuori delle garanzie e delle procedure prescritte dall’ordinamento, ovvero attraverso una fattispecie gestionale di carattere atipico.

 


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