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Puglia, deliberazione n. 34 – Ricollocazione in servizio: integra nuova assunzione


Un sindaco ha chiesto se la copertura di un posto d’organico vacante mediante ricostituzione di un rapporto di lavoro ex articolo 26 del CCNL del 14.09.2000 debba considerarsi nuova assunzione.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 34/2014, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, hanno ricordato che l’articolo 26 del CCNL prevede che il dipendente, il cui rapporto di lavoro sia stato interrotto per effetto delle dimissioni, possa chiedere, entro cinque anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’accoglimento della domanda è subordinata, peraltro, alla vacanza del posto nell’organico dell’ente.

Quest’ultima precisazione, secondo i magistrati contabili, qualifica l’istituto della ricostituzione del rapporto lavorativo come nuova assunzione (e quindi non prosecuzione di un precedente rapporto di lavoro), soggetta, pertanto, ai vincoli previsti dalla disciplina normativa sulle assunzioni da parte degli enti locali.

 


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