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Emilia-Romagna, deliberazione n. 96 – Acquisizione partecipazione societaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisizione gratuita di quote azionarie in una società, già partecipata dall’ente, che si occupa di logistica integrata (operazioni immobiliari e finanziarie dirette alla realizzazione di un centro di interscambio merci, con costruzione delle infrastrutture ed impianti necessari, locazione o concessione o alienazione aree e/o fabbricati assicurandosi, attraverso la predisposizione di disciplinari e clausole tipo, la utilizzazione diretta da parte del contraente, con esclusione di ogni forma di speculazione).

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 96/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, hanno ricordato che l’articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 ha previsto che le amministrazioni pubbliche non possano procedere alla costituzione di nuove società che abbiano “per oggetto la produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, con la precisazione che è sempre ammessa “la costituzione di società che producono servizi di interesse generale”.

Spetta pertanto all’organo consiliare effettuare una ricognizione delle partecipazioni societarie dell’ente, al fine di autorizzarne il loro mantenimento o l’assunzione di ulteriori, con trasmissione della relativa deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti territorialmente competente (articolo 3, comma 28, della legge 244/2007).

L’articolo 3, comma 29, della legge 244/2007, che prevedeva l’obbligo di cessione delle partecipazioni vietate entro il 31 dicembre 2010, è stato prorogato prima dal comma 569 della legge 147/2013 e, da ultimo, dal d.l. 16/2014 al 31 dicembre 2014.

Di conseguenza “ogni eventuale acquisizione di partecipazioni, anche gratuita, comporta, necessariamente, una deliberazione dell’organo consiliare che motivi esaustivamente circa il carattere strettamente necessario della stessa per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, con obbligo di trasmissione della relativa deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”.

 


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