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Piemonte, deliberazione n. 59 – Mobilità fuori dal turn over


Un sindaco ha chiesto se sia possibile procedere alla sostituzione di posti vacanti attraverso mobilità di entrata.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 59/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 aprile, hanno ribadito che l’ingresso di una nuova unità di personale in esito ad un processo di mobilità (da ente soggetto ai medesimi vincoli), non costituisce nuova assunzione assoggettata al limite del 40% del turn over per l’ente destinatario.

Tale operazione, pertanto, non ha alcuna incidenza sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente.

Infine, hanno osservato i magistrati contabili, “il fatto che l’eventuale dipendente assunto in mobilità vada a coprire presso l’ente ricevente un posto vacante di categoria corrispondente a quella di appartenenza (C), ma differente rispetto a quella prevista nel precedente assetto organizzativo dell’ente locale – in cui l’originario posto era di categoria superiore (D già occupato da un dipendente a sua volta trasferitosi presso altra amministrazione a seguito di mobilità) ed in seguito trasformato per volontà dello stesso ente locale – appare elemento del tutto irrilevante, insuscettibile di produrre effetti ostativi circa la possibilità di assunzione da parte dell’ente ricevente”.

 


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