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Piemonte, deliberazione n. 58 – Personale assente per maternità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere a un’assunzione a tempo determinato per sopperire all’assenza per maternità di un dipendente.

L’ente ha premesso che l’assunzione rispetterebbe, oltre al patto di stabilità, anche il limite alla spesa per i contratti di lavoro flessibile, introdotto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nonché il limite strutturale operante per le assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale di cui all’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008.

Resterebbero invece violate le previsioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, che prevedono l’obbligo di riduzione progressiva della spesa di personale rispetto all’esercizio precedente.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 58/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 aprile, hanno ribadito che la riduzione della spesa imposta dall’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006 non ammette deroghe (in tal senso anche Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, del. 413/2013).

Pertanto, l’ente è tenuto a procedere all’osservanza del limite di spesa mediante l’adozione di soluzione organizzative che consentano di rispettare, nel contempo, gli obblighi di matrice contrattuale e quelli al medesimo incombenti ex lege.

 


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