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Piemonte, deliberazione n. 52 – Assunzioni t.d.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ricorrere a forme di assunzione flessibile, per realizzare un progetto di recupero e valorizzazione delle consistenti risorse boschive di cui il comune dispone nel suo patrimonio, anche in deroga al limite di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 52/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 aprile, hanno ricordato che i limiti imposti dalla norma richiamata sono suscettibili di diretta applicazione e devono essere rispettati secondo le modalità indicate.

La Corte ha chiarito che è possibile derogare al limite di spesa prevedendo apposita disciplina in un regolamento nel caso in cui l’applicazione del vincolo di spesa impedisca l’assolvimento delle funzioni fondamentali e non vi siano possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione. Anche in tal caso comunque deve essere rispettato l’obiettivo di garantire il contenimento e la riduzione della spesa per le forme di assunzione temporanea (ad esempio, cumulando i limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile).

Spetterà all’ente ogni valutazione in ordine alla riconducibilità dell’attività prospettata tra le funzioni fondamentali e alla non esistenza di altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione.

 


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