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Attestazione delle assenze per visite: i chiarimenti della Funzione Pubblica


Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 2/2014 concernente “decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 4 comma 16 bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici” ha fornito chiarimenti sulla disposizione introdotta dal d.l. 101/2013 in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici da parte dei dipendenti pubblici.

Secondo l’indirizzo fornito dalla Funzione pubblica, con l’entrata in vigore della suddetta disposizione il dipendente, per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici deve fruire dei permessi per documentati motivi personali in base alla disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore), che devono essere giustificati dall’attestazione, anche sull’orario, rilasciata dal medico della struttura pubblica o privata che ha svolto la prestazione.

L’attestazione di presenza è consegnata al dipendente (che provvede successivamente all’invio all’amministrazione di appartenenza) oppure viene trasmessa direttamente per via telematica a cura del medico o della struttura.

La Funzione pubblica, inoltre, ha fornito alcune precisazioni in merito al contenuto dell’attestazione, la quale non deve riportare la diagnosi né il tipo di prestazione somministrata, non trattandosi di certificazione di malattia.

La circolare ha precisato, inoltre, che l’attestazione di presenza può anche essere documentata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 38 del dpr. 445/2000.

In tal caso le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate e inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dell’articolo 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione all’autorità giudiziaria penale e procedendo per l’accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (articolo 76 dpr. 445/2000).

Per un ulteriore approfondimento si rinvia alla rivista Self UNIVERSOPA di aprile

 


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