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Puglia, deliberazione n. 63 – Incarico o appalto di servizi?


Un sindaco ha chiesto se l’affidamento all’esterno di alcune attività che richiedono professionalità tecniche, allo stato attuale non disponibili all’interno dell’ente, poiché “quelle presenti sono oberate dai numerosissimi adempimenti ed attività di servizi istituzionali”, configuri un appalto di servizi, soggetto alla disciplina del d.lgs. 163/2006, oppure un incarico soggetto alla disciplina di cui agli articoli 3, comma 55 e 56, della legge 244/2007 e ai limiti di cui all’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 63/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° aprile, hanno evidenziato che il presupposto indispensabile per l’affidamento di incarichi esterni è che l’amministrazione abbia preliminarmente accertato “l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno”, ex art 7, comma 6, lett. b) del d.lgs. 165/2001).

L’affidamento all’esterno di incarichi, in difetto di tale presupposto, è fonte di responsabilità per danno erariale.

Al riguardo, è stato ritenuto insufficiente il riferimento a ”notevoli difficoltà in termini di gestione ed organizzazione” (sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza 1619/2011) in quanto il conferimento di incarichi all’esterno è possibile “solo allorquando nell’ambito della dotazione organica non sia possibile reperire personale competente ad affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza” (sezione giurisdizionale per la Calabria, sentenza 240/2012).

Infine, non possono formare oggetto di conferimento all’esterno quelle attività afferenti alle funzioni essenziali dell’ente, per l’espletamento delle quali sono già destinate, all’interno dell’organigramma amministrativo, specifiche strutture e risorse (attività dell’ufficio tecnico, della ragioneria, ecc.).

Come evidenziato dai magistrati contali, “l’elemento discretivo tra appalto di servizi e contratto di collaborazione non è né il conseguimento per l’amministrazione di un risultato finale mediante il conferimento dell’incarico, né la circostanza che l’attività non comporti obblighi di presenza fissa in ufficio, bensì la presenza o meno, in capo all’affidatario, di un’organizzazione imprenditoriale con assunzione del rischio della prestazione oggetto del contratto” (sulla distinzione tra contratto di collaborazione autonoma e appalto di servizi si veda la recente deliberazione della Corte dei Conti, sez. contr. della Lombardia, del. 236/2013).

L’appalto di servizi di cui al d.lgs. 163/06 ha infatti per oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da un soggetto con organizzazione strutturata (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione e prodotta senza caratterizzazione personale.

Al contrario, qualora assuma rilevanza l’elemento personalistico della prestazione intellettuale, l’incarico rientra necessariamente nella categoria degli studi, consulenze e delle collaborazioni autonome soggette alla disciplina di cui agli articoli 3, comma 55 e 56, della legge 244/2007 e ai limiti di cui all’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010.

In materia di affidamento di incarichi a soggetti esterni alle p.a. si veda anche “Gli incarichi esterni degli Enti Locali”, EDK editore.

 


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