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Puglia, deliberazione n. 61 – Trasferimento di funzioni e risorse finanziarie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dai vincoli previsti dall’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 le risorse finanziarie trasferite dalla Regione per l’esercizio della funzione “ex UMA”, in precedenza svolte dagli uffici agricoli di zona, e concernenti le agevolazioni fiscali per gli utenti di motori agricoli (U.M.A.).

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 61/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° aprile, hanno ribadito che le risorse finanziarie aggiuntive, trasferite dalla Regione al Comune per l’esercizio delle funzioni ex UMA ed attribuite al personale a titolo di salario accessorio (nel rispetto, in ogni caso, del principio di onnicomprensività della retribuzione) sono assoggettate al limite di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/10, non trattandosi di compiti svolti in regime conto terzi (Corte dei conti, sez. contr. Puglia, del. 18/2012).

 


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