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Lombardia, deliberazione n. 133 – Personale in mobilità fra amministrazioni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di considerare, ai fini del computo della spesa del personale per l’esercizio 2013, la quota relativa agli oneri correlati alla posizione di un dipendente trasferito per mobilità volontaria, nel 2012, presso altro ente locale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 133/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno ricordato che, dal punto di vista del lavoratore, nei casi di mobilità non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma, nella sostanza, la “continuazione” del precedente rapporto con un nuovo datore di lavoro.

In particolare, la mobilità fra amministrazioni determina una modificazione soggettiva dell’obbligazione lavorativa, quale conseguenza che in termini civilistici può esser qualificata come una peculiare forma di cessione del contratto.

Ne consegue che il dipendente transitato, a tutti gli effetti, ad altra amministrazione non può incidere sulla quantificazione delle spese per il personale dell’amministrazione cedente.

 


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