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Lombardia, deliberazione n. 127 – Stabilizzazione personale precario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di dipendenti già in servizio presso l’ente con forme di lavoro flessibile, avvalendosi, in particolare, delle procedure previste dal d.l. 101/2013.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 127/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno ricordato che l’attuale sistema di accesso all’impiego alle dipendenze delle p.a. contempla pertanto, accanto al reclutamento ordinario regolato dall’articolo 35, commi da 1 a 3, del d.lgs. 165/2001, due forme di reclutamento speciale, di cui una prevista in via permanente, dal successivo comma 3 bis (introdotto dall’art. 1, comma 401, della legge 228/2012), e l’altra avente carattere transitorio per il periodo 2013-2016, disciplinata dall’articolo 4, commi 6 e seguenti del d.l. 101/2013.

In particolare, l’articolo 4, comma 6 del d.l. 101/2013 consente alle p.a. di attivare fino al 31 dicembre 2016 procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, riservate esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti indicati “nel rispetto del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nel limite massimo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente”.

La norma conferma quindi che la stabilizzazione di personale precario, comportandone la definitiva immissione nei ruoli dell’amministrazione, configura, a tutti gli effetti, una nuova assunzione, soggetta, come tale, ai divieti e alle limitazioni previste in materia di assunzioni dalla legislazione vigente.

Ne consegue che l’ente potrà procedere nel 2014 all’assunzione a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, commi 6 e seguenti, del d.l. 101/2013, sulla base della prescritta programmazione triennale del fabbisogno e nei limiti della disponibilità finanziaria, esclusivamente entro il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell’anno 2013 (50% del limite assunzionale di cui al citato art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008).

A tal fine, non potranno essere computate le cessazioni verificatesi nel 2011, tenuto conto del chiaro dettato normativo, secondo cui le procedure selettive possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013-2016, anche complessivamente considerate.

L’ente dovrà aver:

– rispettato il patto di stabilità interno;

– ottemperato all’obbligo riduzione della spesa di personale secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006;

– mantenuto il rapporto tra la spesa di personale e il totale della spesa corrente in misura inferiore al 50%.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze

 


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