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Liguria, deliberazione n. 19 – Personale società: limiti applicabili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 18 comma 2 bis d.lgs. 112/2008, che ha esteso alle società partecipate i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale (e non solo) previste dalla normativa vigente per l’ente controllante.

In particolare, l’ente ha chiesto se le società a cui si riferisce la norma siano solo quelle ricomprese nell’elenco Istat ivi richiamato.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 19/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno chiarito che tale disposizione si applica “solo nei confronti della tipologia di società ivi richiamate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istat”.

Allo stesso modo, come chiarito dalla Corte, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, che la norma stessa esclude dall’applicazione diretta dei vincoli, sono sempre quelle ricomprese nel citato elenco.

A tali società, i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive trovano applicazione mediante l’intervento dell’ente controllante. Quest’ultimo, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, dovrà stabilire le modalità con cui verranno applicati i citati vincoli, modalità che le società interessate adotteranno con propri provvedimenti.

I magistrati infine hanno chiarito anche che le società in house non inserite nell’elenco Istat non sono vincolate all’attuazione degli “obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria”.

La Corte dei Conti della Liguria ha infatti ribadito che “la specificità della norma e la rilevanza che essa assume sui diritti contrattuali dei soggetti coinvolti impone un’interpretazione restrittiva della stessa che trova, pertanto, esclusivamente alle società di cui all’elenco Istat”.

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” nello specifico nei moduli del 10 aprile 2014 “Legge di Stabilità 2014 e anticorruzione: nuovi vincoli per gli organismi partecipati” e del 15 maggio 2014 “Legge anticorruzione e organismi partecipati”.

 


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