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Piemonte, deliberazione n. 44 –Studio di fattibilità: niente compenso incentivante


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere il compenso incentivante per uno studio di fattibilità relativo a un intervento di progettazione.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 44/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 marzo, hanno evidenziato che lo studio di fattibilità non costituisce attività di progettazione, ma attiene alla programmazione.

Lo studio di fattibilità, infatti, è identificato dall’articolo 128 del codice dei contratti come uno strumento propedeutico all’elaborazione del programma triennale dei lavori pubblici, con l’espressa funzione di individuare “i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni”, indicare “le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi” ed analizzare lo “stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche”.

Pertanto, il diritto all’incentivo non può estendersi agli studi di fattibilità.

L’articolo 14 del d.p.r. 207/2010, inoltre, prevede la possibilità di porre lo studio di fattibilità a base di gara solo in casi (il dialogo competitivo di cui all’art. 58 cod. contr. e il project financing di cui all’art. 153) in cui l’elaborazione progettuale è affidata a soggetti esterni alla p.a.

Circostanza, questa, che esclude di per sé la concessione degli incentivi di cui all’articolo 92, comma 5, d.lgs. 163/2006.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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