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Puglia, deliberazione n. 40 – Aspettativa senza assegni dei dirigenti


Un sindaco ha chiesto se la disciplina dell’articolo 19, comma 6, del d lgs 165/2001 nella parte in cui statuisce che, per il periodo di durata dell’incarico di funzione dirigenziale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio, possa estendersi al pubblico dipendente chiamato a svolgere, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel, il ruolo di responsabile di servizio o ufficio in ente privo di dotazione dirigenziale.

L’ente ha premesso di avere indetto una procedura comparativa ex articolo 110 comma 1 d.lgs. 267/2000 per individuare un soggetto, a cui attribuire la responsabilità del servizio tecnico comunale.

All’esito della predetta selezione, il soggetto individuato è risultato un dipendente di un altro ente comunale, con qualifica di istruttore tecnico, categoria D.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 40/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 marzo, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto, in quanto l’applicazione dell’istituto dell’aspettativa senza assegni di cui all’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 non rientra nel concetto di contabilità pubblica, afferendo, piuttosto, alla disciplina dello stato giuridico del personale non dirigenziale con compiti di responsabile di servizio o di ufficio.

Infatti, le problematiche afferenti al personale e alle assunzioni rilevano, ai fini dell’attività consultiva, nella misura in cui riflettono questioni interpretative inerenti alle statuizioni che contengono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui relativi equilibri di bilancio.

 


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