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Friuli, deliberazione n. 19 – Nidi d’infanzia: nessun limite per arredi e mobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 18, comma 8-septies del d.l. 69/2013, introdotto dalla legge di conversione 98/2013, che ha espressamente escluso, dal taglio della spesa, i mobili e gli arredi destinati all’uso scolastico e ai servizi dell’infanzia.

In particolare, l’ente ha chiesto se nell’ambito degli acquisti di mobili e arredi scolastici siano compresi anche gli arredi per i nidi d’infanzia comunali e quelli per i ricreatori e i SIS comunali (doposcuola).

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 19/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 marzo, hanno chiarito che il concetto di uso scolastico, introdotto dalla norma, consente una deroga al limite di spesa soltanto per le scuole e gli istituti facenti parte del sistema educativo di istruzione e formazione.

Nello specifico, il sistema educativo di istruzione e formazione si articola in:

 scuola dell’infanzia: aperta a tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano un’età compresa fra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre;

 un primo ciclo che comprende la scuola primaria, della durata di cinque anni, e la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni;

 un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale

I nidi d’infanzia comunali e i ricreatori-SIS, doposcuola comunali, non rientrano nel sistema educativo di istruzione e formazione.

Infatti, i nidi d’infanzia sono rivolti a bambini di età compresa tra 0 e 3 anni che, quindi, non possono iscriversi nella scuola d’infanzia, mentre le attività praticate nell’ambito dei Ricreatori e dei SIS-doposcuola sono di natura extracurriculare, anche laddove rappresentano un utile completamento degli insegnamenti forniti istituzionalmente nelle scuole del primo e secondo ciclo.

di includere la loro attività nell’ambito dei “servizi all’infanzia”.

I servizi rivolti ai bambini che non abbiano ancora compiuto i 3 anni, tuttavia, a differenza delle attività prestate dai ricreatori e dai SIS-doposcuola, possono essere ricompresi nell’ambito dei “servizi all’infanzia”.

Pertanto, le spese per gli arredi e i mobili destinati ai nidi d’infanzia comunali (rivolti ai bambini da 0 a 3 anni) non sono soggette al limite del 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 in quanto, pur non riguardando mobili destinati all’uso scolastico, sono senz’altro riferibili ai beni riservati ai servizi all’infanzia.

Al contrario, i mobili e gli arredi rivolti ai ricreatori-SIS doposcuola, non rientrando né nella categoria dei mobili a uso scolastico né in quella dei mobili destinati ai servizi all’infanzia, sono sottoposti ai limiti diretti al contenimento della spesa pubblica.

 


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