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Lombardia, deliberazione n. 107 – Fondo incentivante e accordo di programma


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se gli incrementi del fondo delle risorse decentrate finalizzati alla corresponsione di compensi accessori in favore dei dipendenti impegnati in attività derivanti dalla sottoscrizione di accordi di programma (ex art. 34 del Tuel) o di collaborazione (ex art. 15 legge 241/1990), possano derogare i limiti imposti dal citato articolo 9, comma 2-bis.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 107/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno ricordato che l’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 ha introdotto il principio di invarianza della spesa relativa al trattamento accessorio del personale, avendo come parametro di riferimento la somma destinata al trattamento accessorio del 2010, e fatto salvo l’obbligo di riduzione nel caso di diminuzione del personale in servizio.

Gli istituti dell’accordo di programma e di collaborazione costituiscono moduli organizzativi a disposizione delle p.a. per lo svolgimento dei compiti a cui sono istituzionalmente preposte e non alterano il rapporto intercorrente fra il singolo dipendente e l’ente di appartenenza.

In particolare, tali istituti realizzano, o comunque tendono a realizzare, un coordinamento operativo fra enti pubblici che agiscono curando interessi pubblici di cui sono portatori e che concertano fra loro le modalità di esercizio dei propri poteri.

Pertanto, i compensi accessori in favore dei dipendenti impegnati in attività derivanti dalla sottoscrizione di accordi di programma o di collaborazione di cui all’articolo 15 della legge n. 241/1990, rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili hanno sottolineato che gli accordi fra p.a. non possono essere equiparati alle convenzioni ex articolo 43 della legge 449/1997 che, secondo la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 16/2012, non sono soggette a vincoli.

Ciò in quanto le suddette convenzioni hanno ad oggetto consulenze o servizi aggiuntivi che le p.a. forniscono, a titolo oneroso, a soggetti pubblici e privati, mentre gli accordi di programma e gli accordi di collaborazione fra p.a. sono istituiti al fine di gestire congiuntamente i compiti a cui le stesse amministrazioni sono preposte.

In altri termini, la convenzione di cui all’art. 43 legge n. 449/1997 ha ad oggetto un servizio reso nell’interesse del destinatario, che l’ente pubblico erogatore effettua solo in quanto gli è richiesto dal soggetto interessato, dal quale appunto riceve il pagamento di un corrispettivo.

Al contrario gli accordi fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 34 del d.lgs. 267/2000 e di cui all’art. 15 della legge 241/1990 sono posti in essere al fine di svolgere compiti che devono essere svolti da tutti gli enti partecipanti, i quali, in assenza di tale modulo organizzativo, dovrebbero comunque erogarli e quindi sostenere i relativi costi.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze

 


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