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Lombardia, deliberazione n. 106 – Risorse stabili e variabili del fondo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle corrette modalità di applicazione della riduzione del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se la riduzione derivante dalla diminuzione del personale in servizio possa riguardare unicamente le risorse di parte stabile del fondo.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 106/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, hanno ribadito che la norma di cui al citato articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, è una disposizione di stretta interpretazione.

In via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni, in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico.

Pertanto, l’ente locale è tenuto a rispettare entrambi i vincoli imposti dal legislatore con l’art. 9, comma 2 bis: invarianza della spesa relativa al trattamento accessorio e riduzione della medesima in caso di contrazione del personale.

Ai fini della riduzione non rilevano in alcun modo le distinzioni basate sul carattere, variabile o stabile, delle risorse che confluiscono nel fondo medesimo.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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