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Liguria, deliberazione n. 14 – Rimborso spese viaggio amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al rimborso delle spese di viaggio per le missioni compiute dagli amministratori locali, in ragione del loro mandato, ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 14/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 marzo, hanno evidenziato che il decreto ministeriale, richiamato nell’articolo 84 del Tuel, è stato emanato il 4 agosto 2011 e prevede, in primo luogo, che agli amministratori degli enti locali che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal comune presso cui svolgono le proprie funzioni, spetti il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal medesimo decreto.

Per quanto concerne, nello specifico, le spese di viaggio, l’articolo 2 del decreto ministeriale fa rinvio ai limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni-autonomie locali.

Il successivo articolo 3 attribuisce la competenza alla liquidazione al dirigente preposto, richiedendo, da parte dell’amministratore, la documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute, oltre che una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.

L’articolo 4, infine, precisa che gli enti locali possono, nell’esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi (con obbligo per quelli dissestati o in condizione deficitaria strutturale di applicare una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi per le spese di soggiorno).

I magistrati contabili, infine, hanno ricordato che, ai sensi dell’articolo 6, commi 12 e 21, del d.l. 78/2010, gli enti locali non possono effettuare spese per missioni (al cui interno vanno computate anche quelle sostenute per i propri amministratori ai sensi dell’art. 84 del Tuel) per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009.

Circa i profili applicativi della predetta disposizione, in particolare della possibilità di conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa per consumi intermedi a livello aggregato, si rimanda alle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 26/2013.

 


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