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Liguria, deliberazione n. 13 – Residui attivi vetusti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stralciare dal bilancio alcuni residui attivi, non cancellabili essendo stati affidati i relativi ruoli al concessionario della riscossione, la cui fonte di credito risale ad oltre un decennio.

L’ente ha premesso che la presenza dei medesimi, infatti, incide rilevantemente sulla formazione dell’avanzo di amministrazione falsandone l’attendibilità.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 13/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 marzo, hanno evidenziato che “appare opportuno e conforme al normale principio di prudenza predisporsi ad affrontare con la maggiore serenità possibile il passaggio a principi e metodologie che, se non preparate opportunamente potrebbero essere foriere di non irrilevanti criticità nella gestione del bilancio, provvedendo ad adeguare con tempestività il fondo svalutazione crediti”.

Ciò soprattutto in considerazione del prossimo ormai imminente passaggio (il termine è fissato al 1.01.2015), al nuovo sistema di contabilità economico finanziaria fissato dal d.lgs. 118/2011 che imporrà vincoli più stringenti nell’applicazione dei residui al risultato di amministrazione, in conformità al principio di competenza finanziaria potenziato.

 


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