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Lombardia, deliberazione n. 70 – Mutui relativi al servizio idrico integrato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’estinzione anticipata dei mutui, contratti per la gestione del servizio idrico tramite l’assunzione di un nuovo mutuo a condizioni più favorevoli.

In particolare, l’ente ha chiesto se le variazioni positive o negative dovute alla rinegoziazione di mutui ricadano sul soggetto gestore, ovvero esclusivamente sull’ente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 70/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 febbraio, hanno chiarito che spetterà all’ente valutare la convenienza economico-finanziaria dell’operazione di rinegoziazione dei mutui.

In particolare, affinché il nuovo mutuo non configuri un nuovo debito, come tale rientrante nel divieto previsto dalle disposizioni sul patto di stabilità interno, lo stesso dovrà comportare effettivamente condizioni migliorative per l’ente, a parità di durata dell’indebitamento, non essendo sufficiente una mera riduzione del valore finanziario delle passività.

I magistrati contabili hanno ricordato che il comma 2 dell’articolo 153 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri concessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto di eventuali contributi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi e che di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa.

Tuttavia, è il solo onere economico del contratto a trasferirsi in capo al terzo gestore. I beni oggetto del contratto di mutuo e le risorse spese in relazione agli impianti restano in capo all’ente mutuatario.

Ne consegue che restano a carico dell’ente anche le eventuali variazioni positive o negative dovute a successive modificazioni delle condizioni del prestito.

 


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