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Puglia, deliberazione n. 19 – Assunzione programmate nell’anno precedente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 in materia di contenimento di spese di personale per gli enti soggetti al patto di stabilità interno.

In particolare, l’ente ha chiesto se ai fini della determinazione della spesa di personale per l’anno 2013 e del conseguente limite di spesa per l’anno 2014 possa riconoscersi un “effetto prenotativo” alle spese relative alle assunzioni programmate nel 2013, ma non effettuate.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 19/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 febbraio, hanno ricordato che alla luce dei contenuti espressi dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che con la delibera 27/2013 non è sostenibile “la soluzione del c.d. <<effetto prenotativo>>, in quanto potrebbe dimostrarsi una modalità elusiva del principio della riduzione programmata di spesa, ponendo a raffronto due aggregati non omogenei, relativi l’uno alla spesa virtuale e l’altro a quella effettiva”.

Le spese previste per le assunzioni programmate, ma non effettivamente attuate non possono incrementare virtualmente la spesa dell’anno di riferimento, ai fini della riduzione delle spese di personale dell’anno in corso, di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Pertanto, il livello della spesa di personale da prendere in considerazione per l’anno di riferimento è quello della spesa effettivamente impegnata, senza alcuna possibilità di tener conto delle ulteriori spese relative alle assunzioni programmate, ma non ancora realizzate.

Devono, quindi, ritenersi superati i precedenti pareri che hanno affrontato la questione, in contrasto con tale interpretazione, cui le sezioni regionali sono tenute a conformarsi (Corte dei conti, sez. contr. Puglia del. 138/2013; sez. contr. Basilicata del. 2/2012; se. Contr. Campania del. 253/2012; sez. contr. Veneto del. 45/2013; sez. contr. Lombardia del. 235/2013).

E’ necessario ricordare che la Ragioneria generale dello stato in una nota del 26 febbraio 2013 ha sostenuto un’interpretazione diversa, chiarendo a seguito di un quesito formulato dall’Anci che le procedure assunzionali iniziate nell’anno precedente ma non ancora concluse al 31 dicembre “potranno essere fatte salve soltanto laddove si trovino ad uno stadio avanzato di svolgimento, che può dirsi verosimilmente coincidente con l’avvenuta pubblicazione, al 31 dicembre, del calendario delle relative prove d’esame”.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 marzo e l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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