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Marche, deliberazione n. 1 – Gestione associata funzioni fondamentali


Un comune ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 14, commi 27 e ss., del d.l. 78/2010, che impone ai comuni di ridotte dimensioni demografiche la gestione sovracomunale delle funzioni fondamentali.

In particolare, l’ente ha chiesto se il conferimento delle funzioni fondamentali a livello di unione sia obbligatorio anche nel caso in cui da questa organizzazione consegua un aumento di spesa di personale.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 1/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 febbraio, hanno ricordato che tale disposizione impone agli enti locali l’obbligo di adottare forme di gestione idonee ad assicurare un utilizzo più efficiente delle risorse a loro disposizione.

L’esercizio sovracomunale delle funzioni e dei servizi fondamentali, infatti, dovrebbe costituire lo strumento attraverso cui realizzare economie di scala e, conseguentemente, significativi risparmi di spesa.

Gli “strumenti” attraverso cui gli enti locali sono tenuti a realizzare l’esercizio sovracomunale delle funzioni sono costituiti dalle unioni di comuni (costituite ai sensi dell’articolo 32 del Tuel), ovvero dalle convenzioni (ai sensi dell’articolo 30 del Tuel).

I magistrati contabili, hanno evidenziato che le norme contenute nei commi 27 e seguenti dell’articolo 14 del d.l. 78/2010 sono state impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale.

I magistrati contabili hanno rinviato l’esame del merito a dopo la decisione della Corte Costituzionale.

A tal proposito, si evidenzia che la decisione della Corte Costituzionale (sentenza 22/2014) è stata depositata l’11 febbraio 2014 e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 19 del d.l. 95/2012.

 


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