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Puglia, deliberazione n. 16 – Contratto d’appalto in modalità elettronica o digitale


Un comune ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 11, comma 13, del codice dei contratti secondo cui “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 16/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 febbraio, hanno ricordato che il d.l. 145/2013 ha differito l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di forma della stipula dei contratti pubblici di appalti, servizi e forniture, a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ed a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.

Pertanto, a decorrere dalle date fissate dal legislatore, i contratti pubblici inerenti lavori, servizi e forniture dovranno essere stipulati, a pena di nullità, esclusivamente con atto pubblico notarile informatizzato, ovvero in modalità elettronica mediante forma pubblica amministrativa o in forma di scrittura privata.

Per un approfondimento sulle novità introdotte dal d.l. Destinazione Italia si rimanda all’articolo pubblicato in UniversoPA di Gennaio.

 


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