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Lombardia, deliberazione n. 45 – Liquidazione incentivo alla progettazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006, relativo all’attribuzione del c.d. incentivo alla progettazione a favore dei dipendenti dell’ufficio tecnico comunale, in particolare, chiedendo se, ai fini della liquidazione, sia necessario che l’opera progettata sia posta a gara.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 45/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 febbraio, hanno ricordato che non è legittima l’erogazione dell’intero incentivo nel caso in cui l’opera non sia stata successivamente appaltata ed eseguita (e, di conseguenza, l’attività del personale interno, in relazione a tali ulteriori fasi, non sia stata espletata).

La corte ha evidenziato, inoltre, che “la redazione di un progetto o la pubblicazione di un bando di gara senza la successiva aggiudicazione ed esecuzione dell’opera costituiscono un sintomo di carente programmazione amministrativa (mancata effettuazione di espropri, assenza di titoli abilitativi o autorizzativi urbanistici, etc.), finanziaria (sottostima del fabbisogno, distorsione verso iniziative non preventivate, etc.) o progettuale (emersione di lacune in sede di verifica, incoerenza dei costi, etc.) da parte dell’Ente”.

Nel caso tale carente programmazione sia dovuta a colpa dell’amministrazione, il costo per i progetti non utilizzati ma anche l’incentivo attribuito ai dipendenti interni può costituire, in presenza degli altri presupposti previsti dalla legge, voce di danno risarcibile.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 marzo e l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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