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Campania, deliberazione n. 11 – Sostituzione dipendente trasferita per mobilità


Un comune ha chiesto un parere in merito alla possibilità di sostituire un dipendente che ha chiesto la mobilità verso un altro ente, scorrendo una graduatoria vigente.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 11/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 febbraio, hanno ricordato che il trasferimento per mobilità per l’ente cedente non costituisce “cessazione” qualora entrambi gli enti siano sottoposti a vincoli assunzionali.

Solo in caso di mobilità in uscita verso un ente non soggetto al blocco del turn over, tale estinzione del rapporto di lavoro vale come cessazione ai fini del turn over.

Pertanto, l’ente potrà scorrere la graduatoria per la sostituzione del dipendente trasferito in mobilità sole se:

a. la graduatoria sia stata regolarmente formata e sia ancora efficace nei limiti di cui al bando e alla legge;

b. residuino margini per il turn-over nell’anno in corso, computando anche quella già effettuata con il dipendente che chiede e ottiene mobilità.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 marzo e l’11 aprile 2014 a Firenze

 


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