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Lombardia, deliberazione n. 42 – Natura giuridica consorzio fra enti locali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’individuazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento relativo alla gestione delle perdite economiche pregresse generate da un Consorzio, attualmente in liquidazione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 41/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il l’11 febbraio, hanno ribadito le scelte gestionali in merito al mantenimento della partecipazione consortile rientrano nell’esclusiva competenza dell’ente.

L’articolo 31 del Tuel prevede che gli enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni, possano costituire un consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114, in quanto compatibili.

Il consorzio fra enti locali, pertanto, costituisce una delle possibili forme associative (alla pari di Convenzioni e Unioni), per la cui disciplina il legislatore richiama, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali.

Così come l’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente dall’ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l’hanno istituito, è un ente strumentale per l’esercizio in forma associata di servizi o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ogni ente associato (Cons. di Stato, sentenza 2605/2001, e in termini similari, anche Cass., ordinanza 33691/2002).

Di conseguenza troveranno applicazione le norme delle aziende speciali per quanto riguarda l’attività di erogazione del servizio, mentre torneranno applicabili quelle dei consorzi ove si tratti di regolamentare la vita associativa fra i comuni consorziati (costituzione e deliberazioni assembleari, nomina amministratori, adozione decisioni, etc.), come palesato dall’inciso legislativo “in quanto compatibili”.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, l’articolo 6, comma 19 del d.l. 78/2010, che ha limitato la possibilità degli enti locali di effettuare operazioni di aumento di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie in favore degli organismi partecipati, si applica ai consorzi con attività esterna, considerato che, come prevede l’art. 2615 c.c., “per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile”.

Ne consegue che qualora l’ente decida di procedere pro-quota alla copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione, ha il dovere di porre in evidenza la ragione economica-giuridica dell’operazione.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno evidenziato che “se non corrisponde a criteri di sana gestione finanziaria l’effettuazione di trasferimenti verso società che, a prescindere dall’ambito applicativo dell’art. 6 comma 19 del d.l. n. 78/2010 siano strutturalmente in perdita, non si vede come tale razionalità economica si possa riscontrare nell’accollo del debito risultante verso terzi all’esito della procedura di liquidazione”.

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” Modulo II e Modulo III.

 


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