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Lombardia, deliberazione n. 25 – Contratto di disponibilità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al corretto inquadramento del nuovo istituto contrattuale denominato “contratto di disponibilità”.

L’ente ha premesso che intende intervenire su uno spazio pubblico, attualmente adibito a parcheggio, riqualificandolo in area comunale destinata a mercato, realizzando una serie di opere funzionali al progetto mediante partenariato pubblico-privato (PPP), con il coinvolgimento di un soggetto privato nelle fasi di progettazione, realizzazione, manutenzione e finanziamento.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 25/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 febbraio, hanno ribadito che la decisione di procedere o meno alla stipula del contratto, la formulazione delle relative clausole e la valutazione degli specifici profili economici dell’operazione, attengono al merito dell’azione amministrativa e rientrano, pertanto, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell’ente.

Le operazioni di partnership tra pubblico e privato sono oggi espressamente disciplinate dall’articolo 3, comma 15-ter, del d.lgs. 163/2006, che le definisce come “contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti”.

Come ribadito dal consolidato orientamento magistrale, al fine di stabilire se la spesa inerente all’infrastruttura (c.d. asset) realizzata in esecuzione di un contratto di disponibilità possa essere considerata fuori dal bilancio dell’ente (off balance) e, quindi, dal debito pubblico, l’accertamento dovrà essere effettuato dall’ente, applicando il criterio del “riparto dei rischi” tra soggetto pubblico e privato secondo le indicazioni di Eurostat (in tal senso, sez. contr. Puglia 66/2012 e 161/2013, sez. contr. Lombardia 439/2012).

Di conseguenza, solo nell’ipotesi in cui, applicando rigorosamente il criterio del riparto dei rischi tra soggetto pubblico e privato, il contratto di disponibilità non costituisca in concreto una forma di indebitamento è possibile imputare i pagamenti dei canoni di disponibilità al Titolo I della Parte “Spesa”, cioè alle “Spese correnti” del bilancio di previsione.

Diversamente, l’imputazione della spesa seguirà la disciplina giuridica propria della forma d’indebitamento in concreto realizzata.

 


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