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Piemonte, deliberazione n. 26 – Banchi e cattedre: escluse dall’obbligo di riduzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 141, della Legge di stabilità per il 2013, il quale prevedere la riduzione puntuale della spesa per mobili ed arredi.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile escludere dal concetto di “mobili ed arredi”, le spese suppellettili (banchi e cattedre), qualificabili come attrezzature indispensabili per la fruizione delle strutture scolastiche.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 26/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 febbraio, hanno ricordato che la questione inerente la possibilità di conseguire l’obiettivo di riduzione delle spese per mobili e arredi mediante la gestione unitaria e consolidata dei budget inerenti le varie tipologie di spese di funzionamento oggetto di limitazione da parte di distinte previsioni di legge è stata risolta positivamente dalla sezione autonomie con la deliberazione n. 26/2013.

Con riguardo alle spese finalizzate all’acquisto di arredi scolastici, la sezione ha ricordato che l’articolo 18, comma 8-septies, del d.l. 69/2013, introdotto dalla legge di conversione 98/2013, ha espressamente escluso dal taglio della spesa i mobili e gli arredi destinati all’uso scolastico e ai servizi dell’infanzia.

 


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