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Avvalimento SOA: possibilità di un suo utilizzo indiscriminato


A seguito delle indicazioni esplicitate dalla Corte di Giustizia UE con la recente sentenza del 10 ottobre 2013, causa C-94/12, la giurisprudenza amministrativa è orientata nel ritenere che l’istituto dell’avvalimento possa essere applicato nella sua massima estensione.

Nello specifico, il Tar Lazio, sez. II Ter, con la sentenza n. 337 del 13 gennaio 2014, ha chiarito che è possibile cumulare, con l’avvalimento, due attestazioni SOA (entrambe “parziali”) al fine di integrare e raggiungere, mediante sommatoria delle stesse, la più elevata classifica richiesta dal bando.

Deve, dunque, essere ammessa la mera sommatoria delle attestazioni SOA dell’impresa avvalente e dell’impresa ausiliaria, prescindendo dal fatto che ciascuna di esse sia autonomamente in possesso della qualificazione necessaria alla partecipazione alla gara.

Allo stesso modo, il Tar Sicilia-Palermo, sez. III, con la sentenza n. 191 del 21 gennaio 2014, ha osservato che non può essere vietato ai candidato e agli offerenti di fare riferimento alle capacità di più soggetti terzi per comprovare un livello minimo di capacità.

Pertanto, l’operatore economico, al fine di dimostrare il possesso della categoria di qualificazione richiesta nel bando di gara, può avvalersi della capacità di più imprese.

E’ dunque, confermata la generalizzata operatività dell’istituto.

Ne consegue che, in mancanza di indicazioni (confermative o restrittive) espressamente riportate dal bando, trova applicazione l’istituto dell’avvalimento nella sua massima estensione.

Solo in alcuni casi eccezionali, ovvero nell’ipotesi di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, la stazione appaltante potrà legittimamente esigere che le capacità siano possedute da un unico soggetto, o comunque da un numero limitato di operatori.

 


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