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Abruzzo, deliberazione n. 12 – Vincoli assunzioni dirigenti


Un sindaco ha chiesto se le assunzioni dei dirigenti con contratto a tempo determinato per la copertura di posti di responsabile di servizio siano soggette ai vincoli assunzionali previsti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 applicabili a tutte le forme di lavoro flessibile.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 12/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 febbraio, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla sezione autonomie con la deliberazione 12/2012 secondo cui le assunzioni di personale dirigenziale, effettuate ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, non rientrano nei limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, restando, pertanto, escluse dal calcolo del 50% della spesa sostenuta per il tempo determinato nell’anno 2009.

Tuttavia l’ente, al fine di poter affidare l’incarico, dovrà aver rispettato il patto di stabilità, l’obbligo di tendenziale riduzione della spesa del personale ed il contenimento nella percentuale del 50% del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente.

L’interpretazione fornita dalla sezione delle autonomie nella deliberazione 12/2012 si applica solo agli incarichi ex art. 110 comma 1 del Tuel di natura dirigenziale.

Al contrario, i rapporti derivanti dall’art. 110, comma 2 Tuel, sono soggetti alle specifiche limitazioni previste per tali tipologie contrattuali dall’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010 (in tal senso Puglia, del. 147/2013 e Calabria, del. 2/2013).

 


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