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Puglia, deliberazione n. 4 – Oneri previdenziali: rientrano nella spesa di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle norme che impongono specifici obblighi di contenimento delle spese di personale e delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni.

In particolare l’ente ha chiesto se rientrino nel computo della spesa di personale ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 e dell’articolo 76, comma 7, della legge 133/2008 le somme impegnate nell’esercizio corrente a titolo di contributi previdenziali omessi e, dunque, inerenti a periodi contributivi arretrati.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 4/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 febbraio, hanno richiamato, per la prima parte del quesito riguardante i vincoli sulle spesi di rappresentanza e le sponsorizzazioni, i contenuti espressi del parere n. 54/2013.

In altri termini, dunque, i vincoli di contenimento della spesa dettati dall’art. 6, comma 8, del d.l. 78/2010 “ricomprendono ogni spesa inerente relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e nel novero di tali spese devono necessariamente ricomprendersi anche le eventuali spese aventi finalità di turismo o di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali se realizzate mediante il ricorso alle su menzionate relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza”.

Per quanto concerne il secondo quesito, i magistrati contabili hanno evidenziato che la nozione di spesa di personale considerata dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 comprende gli oneri riflessi, tra i quali quelli previdenziali.

Ai fini del calcolo delle spese di personale rileva la fase dell’impegno e non del pagamento.

Pertanto, le spese impegnate per fare fronte ad oneri di contribuzione previdenziale il cui versamento è stato omesso nel passato, devono essere imputate all’esercizio in cui sono assunti gli impegni contabili e non agli esercizi pregressi nei quali sono scaduti gli obblighi di pagamento, senza che sia stato assunto in essi l’impegno corrispondente.

 

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari
“D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 febbraio e 21 marzo 2014 a Firenze.


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