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Liguria, deliberazione n. 7 – Nuovi servizi azienda speciale farmacia


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’ambito applicativo della normativa relativa al patto di stabilità ed alla spesa del personale riferita ad un’azienda speciale del Comune, in particolare sulla corretta interpretazione dell’articolo 114, comma 5-bis, del d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 9, commi 1 e 1 bis, del d.l. 95/2012.

L’ente ha premesso che l’azienda speciale svolge principalmente il servizio farmaceutico (ma anche altre attività, quali ad esempio il verde pubblico, la raccolta R.S.U., compresa quella differenziata, la manutenzione e la pulizia del territorio, la gestione degli impianti sportivi, la gestione di attività turistiche quali a titolo esemplificativo, l’esercizio di attività alberghiere, balneari, portuali, di ristorazione e bar).

L’azienda speciale intenderebbe erogare alcuni servizi stabiliti dal d.lgs. 153/2009 e precisamente, il centro prelievi, visite specialistiche, poliambulatorio medici di famiglia, studio ecografico e radiologico non convenzionati.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 7/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 gennaio, hanno chiarito che, ai fini dell’esclusione dalle rigide regole del patto di stabilità ed dalle norme sul contenimento della spesa pubblica previste dall’articolo 114, comma 5 bis del Tuel nonché dalla normativa di cui all’articolo 9, commi 1, del d.l. 95/2012, è necessario che “la situazione di fatto (prevalenza del servizio farmaceutico) trovi corrispondenza nella situazione di diritto (delimitazione dell’oggetto statutario)”.

Per ciò che concerne il rispetto del patto di stabilità, l’articolo 114, comma 5 bis, deve essere coordinato con la norma di cui al comma 3 dell’art.1 del d.lgs. 153/2009.

In base all’articolo 1, commi da 1 a 3, del d.lgs. 153/2009 la gestione da parte delle farmacie (ossia dell’azienda speciale) di nuovi servizi è subordinata all’osservanza delle norme vigenti in materia di patto di stabilità degli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale.

In attuazione di tale disposizione, il d.m. 11 dicembre 2012 ha fissato i criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi.

Secondo la Corte, in applicazione del principio della successione delle leggi del tempo, la norma contenuta nel d.lgs. 153/2009 non può ritenersi abrogata, essendo il decreto ministeriale successivo alla legge 27/2012 che ha introdotto il comma 5-bis dell’articolo 114 del Tuel.

E’ necessario evidenziare che i magistrati contabili non hanno tenuto conto del mutato quadro legislativo applicabile alle aziende speciali a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2014.

Infatti, l’art. 1, comma 560, della legge 147/2013 ha novellato il comma 5 bis dell’art. 114, del Tuel che, nell’attuale versione, stabilisce soltanto che “le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno”.

La legge di stabilità 2014 ha però novellato anche il comma 2-bis dell’articolo 18 del d.l. 112/2008, secondo cui “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni”.

Nel quadro legislativo vigente attualmente non vi sono norme che assoggettano le aziende speciali al patto di stabilità, pertanto, seguendo l’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti della Liguria, in applicazione del principio della successione delle leggi del tempo, la norma contenuta nel d.lgs. 153/2009 può ritenersi abrogata, essendo il d.m. 11 dicembre 2012 attuativo dello stesso decreto, antecedete all’entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (1° gennaio 2014).

Inoltre, il divieto di istituire “enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica”, contenuto nell’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012, è stato abrogato dall’articolo 1, comma 562, lett. a), della citata legge 147/2013.

Un approfondimento delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 è stato pubblicato su UNIVERSOPA di gennaio.

Per un corretto inquadramento delle caratteristiche giuridiche ed economico-contabili che caratterizzano le aziende speciali, si segnala la pubblicazione per EKD Editore, del libro “L’azienda speciale e la gestione dei servizi comunali”, a cura della dott.ssa Federica Caponi.

L’opera, I° edizione 2013, disponibile dal 18 novembre 2013 in e-book e volume, rappresenta un valido strumento operativo sia per gli Enti che hanno già costituito un´azienda speciale, che per quelli che hanno interesse a costituirne una nuova o trasformare una società di capitali esistente, evidenziandone le potenzialità per la gestione di numerosi servizi.

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” Modulo II e Modulo III


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