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Sicilia, deliberazione n. 16 – Accollo debiti società partecipata in liquidazione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente, in qualità di socio unico, di procedere alla copertura del disavanzo di liquidazione della propria società partecipata.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 16/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 febbraio, hanno ribadito che non sussiste alcun obbligo per il comune di assumere al proprio bilancio i debiti della società posta in liquidazione il cui patrimonio si sia dimostrato insufficiente al pagamento degli stessi. (in tal senso, sez. contr. Basilicata n. 28/2011, sez. contr. Emilia Romagna n. 33/2011, sez. contr. Veneto n. 980/2012, Sez. contr. Liguria n. 82/2013; sez. contr. Sicilia n. 394/2013).

Pertanto, nel caso in cui l’ente decidesse, nella propria discrezionalità politica, di accollarsi volontariamente i debiti della società partecipata in liquidazione, dovrà evidenziare, attraverso congrua motivazione, la sussistenza di un interesse pubblico concreto giustificativo dell’operazione da intraprendere, valutandone attentamente la sostenibilità finanziaria.

Come evidenziato dalla Corte, “tale interesse non può essere identificato esclusivamente con la tutela dei creditori sociali che, nel dare fiducia alla società, avrebbero fatto affidamento sulla natura pubblica della stessa e, conseguentemente, sulla quasi certezza di ottenere il soddisfacimento integrale del loro credito, in quanto le società partecipate sono operatori economici che operano al pari degli altri soggetti, pubblici e privati, connotati da professionalità e capacità tali da consentire loro un’attenta valutazione del soggetto-società partecipata con cui interagiscono e dei rischi che corrono nell’instaurare rapporti economici con lo stesso”.

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” Modulo II e Modulo III


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