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Calabria, deliberazione n. 5 – Variazione aliquote e tariffe tributi locali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimodulare retroattivamente, in senso riduttivo, le tariffe TARSU già deliberate per l’anno 2008 al momento dell’approvazione del relativo bilancio.

I magistrati contabili della Calabria, con la deliberazione 5/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 febbraio, hanno ricordato che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Le deliberazioni di tariffe e aliquote di tributi locali, anche se approvate dopo l’inizio dell’esercizio purchè entro il termine fissato da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Solo nel solo caso in cui risulti necessario ripristinare gli equilibri di bilancio, l’ente locale può modificare (evidentemente in aumento) le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ciascun anno (data entro la quale l’organo consiliare deve effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso negativo, adotta i provvedimenti necessari).

Pertanto, non è consentito rimodulare retroattivamente, in senso riduttivo, le tariffe Tarsu già deliberate.

 


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