Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimodulare retroattivamente, in senso riduttivo, le tariffe TARSU già deliberate per l’anno 2008 al momento dell’approvazione del relativo bilancio.
I magistrati contabili della Calabria, con la deliberazione 5/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 febbraio, hanno ricordato che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Le deliberazioni di tariffe e aliquote di tributi locali, anche se approvate dopo l’inizio dell’esercizio purchè entro il termine fissato da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Solo nel solo caso in cui risulti necessario ripristinare gli equilibri di bilancio, l’ente locale può modificare (evidentemente in aumento) le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ciascun anno (data entro la quale l’organo consiliare deve effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso negativo, adotta i provvedimenti necessari).
Pertanto, non è consentito rimodulare retroattivamente, in senso riduttivo, le tariffe Tarsu già deliberate.