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Sicilia, deliberazione n. 7 – Asilo nido: è servizio pubblico a domanda individuale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli “enti strutturalmente deficitari”.

In particolare l’Ente ha chiesto se sia possibile escludere dalla disciplina dei servizi a domanda individuale il servizio di asilo nido e il servizio di trasporto scolastico.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 7/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 febbraio, hanno ricordato che i servizi pubblici a domanda individuale, identificati in tutte quelle attività poste in essere dall’ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell’utente, sono soggetti a contribuzione da parte dei soggetti fruitori.

Per tali categorie di servizi, infatti, è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazione dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge.

Inoltre, gli enti che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale (articolo 242 Tuel) hanno l’obbligo di elevare la soglia minima di copertura dei servizi a domanda individuale (articolo 243 Tuel), in modo tale da coprire, con i proventi tariffari e i relativi contributi, una percentuale non inferiore al 36% del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale.

Per quanto concerne il servizio di asilo nido, esso è espressamente contemplato tra i servizi pubblici locali a domanda individuale dal DM del 31 dicembre 1983 e, pertanto, non è ipotizzabile alcuna esclusione, ad opera del Comune, dalla disciplina prevista per i predetti servizi.

La Corte ha evidenziato che il secondo comma dell’articolo 243 del Tuel, in considerazione del particolare rilievo sociale attribuito al servizio di asilo nido, consente agli enti strutturalmente deficitari di calcolarne i costi di gestione in misura pari al 50 per cento del loro ammontare, ai fini della determinazione della percentuale di copertura minima obbligatoria.

Al contrario, non può essere ricompreso tra i servizi pubblici a domanda individuale il servizio di trasporto scolastico.

Ciò in quanto la legge regionale 24/1973 dispone che tale servizio sia assicurato gratuitamente dai Comuni, per gli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori che debbano recarsi a frequentare la scuola presso altro comune o frazione diversa dello stesso comune in cui risiedono, qualora ivi non esista la corrispondente scuola pubblica.

 


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