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Sicilia, deliberazione n. 4 – OIV: esclusa l’obbligatorietà per gli enti locali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle corrette modalità di svolgimento del controllo strategico e del controllo di gestione.

In particolare, l’ente ha chiesto se l’Organismo Indipendente di Valutazione sia tenuto ad esercitare il controllo strategico sotto la direzione del segretario generale e se lo stesso organismo debba esercitare il controllo di gestione eventualmente sotto la direzione del medesimo segretario generale.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 4/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 febbraio, hanno ricordato che gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’articolo 16, comma 2, del d.lgs. 150/2009 all’articolo 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV (in tal senso si è espressa anche la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche nelle delibere n. 121/2010 e n. 23/2012).

Qualora, invece, gli enti locali procedano alla nomina volontaria dell’OIV, trova applicazione la disciplina contenuta nell’articolo 14 del d.lgs. 150/2009.

La Corte ha evidenziato che il sistema dei controlli interni degli enti locali è mutato a seguito del d.l. 174/2012, che ha modificando il relativo capo III del titolo VI del Tuel.

Con specifico riguardo al controllo di gestione l’articolo 147 specifica solamente che tale controllo deve permettere la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa valutando il rapporto tra le risorse impiegate ed i risultati realizzati e tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predeterminati.

Il controllo strategico, contrariamente a quanto avveniva prima della modifica del Tuel, viene invece disciplinato dall’articolo 147-ter che esplicita i parametri che costituiscono il riferimento per ciascun ente al fine di programmare i necessari strumenti di controllo con l’espressa previsione, contenuta nel comma 2 della predetta norma, che l’unità preposta a tale forma di controllo viene posta sotto la direzione del direttore generale o del segretario comunale e che è tenuta all’elaborazione di rapporti periodici da trasmettere all’organo esecutivo e al consiglio.

Si ricorda che le problematiche inerenti i controlli, il ruolo e le competenze degli organismi di valutazione, anche in merito ai vincoli disciplinati dalla legge 190/2012, saranno approfondite nel ciclo di  seminari “Anticorruzione e trasparenza” in programma dal mese di febbraio al mese di maggio 2014 a Firenze.

 


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